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EUROPEAN FEDERATION OF PSYCHOLOGISTS ASSOCIATION

TASK FORCE ON ETHICS
European Federation of Psychologists Associations
Standing Committee on Ethics

Premessa:

In questi anni la Commissione Permanente sulle questioni etiche della professione di psicologo dell’EFPA ha prodotto diversi documenti che sono stati approvati dall’assemblea generale, quali la CARTA ETICA e il METACODICE EUROPEO. Attualmente sono in fase di elaborazione linee guida di condotta sulla psicologia forense e la testimonianza degli esperti, l’insegnamento della psicologia ai non psicologi, le raccomandazioni per la valutazione e le procedure disciplinari in casi di condotte non etiche, linee guida etiche per la psicoterapia e le prestazioni psicologiche via internet e/o con i mezzi a distanza. Questo documento è  la bozza preparata dalla task force sull’etica riguardante le linee di condotta per gli psicologi che offrono prestazioni psicologiche via internet.  La Task Force  permanente sull’etica è composta da: Geoff Lindsay (Gran Bretagna) Coordinatore, Victor Claudio (Portogallo), Juerg Forster  (Svizzera), Hana Junova (Repubblica Ceca), Casper Koene (Olanda), Alai? Letuvè (Francia), Polona Matjan (Slovenia),  Pièrre Nederlandt (Belgio),  Haldor Øvreeide (Norvegia), Vito Tùmmino (Italia).

INDICAZIONI ETICHE DELLE PRESTAZIONI PSICOLOGICHE VIA INTERNET E A DISTANZA

Introduzione

Si prende atto dell’ enorme sviluppo delle offerte di servizi psicologici a distanza sia via rete internet che nei media.  Lo sviluppo veloce di Internet ha accentuato la necessità di rivedere la pratica professionale dello psicologo  riguardo ai principi etici.  La domanda principale è se questi sviluppi introducono  differenti questioni etiche,  se i principi e gli standard etici attuali, come formulati nei codici etici delle associazioni europee, sono appropriati nella valutazione etica  del comportamento dei professionisti nell’uso dei mezzi a distanza.

Le questioni aperte rispetto alle prestazioni psicologiche via internet sono le stesse anche per altri tipi di comunicazione, quali le consulenze psicologiche via telefono, fax, radio, televisione e le relazioni scritte. Inoltre il tipo di prestazione include il counselling e la psicoterapia, l’assessment, l’educazione-riabilitaziene  e il sostegno psicologico.
Ci sono, inoltre, ancora  2 nodi della questione. Il primo interessa l’ elemento affaristico/commerciale e la pratica psicologica per via elettronica, e  il secondo riguarda la complessità dei processi psicologici coinvolti.  Non esiste una parola che comprende questa pratica professionale:  il commercio elettronico è adatto quando si considera la natura dell’offerta, ma la parola “telesalute”  può essere adatta solo,  per i problemi della  salute e non è soddisfacente, per esempio,  per  l’assessment educativo e professionale. Di conseguenza, il riferimento preferito è: ”Offerta di servizi psicologici via  Internet e/o altri mezzi non-diretti”.

Raccomandazioni

1. Ogni associazione dell’ EFPA dovrebbe redigere una linea guida che richiami le questioni etiche relative all’ offerta di servizi psicologici via  Internet o a distanza.
2. Questa linea guida dovrebbe essere allegata al codice etico di appartenenza di ogni associazione.
3. La linea guida dovrebbe contenere i  principi generali che seguono e una specifica indicazione; ogni associazione può aggiungere a questi principi altre indicazioni, ma queste non dovrebbero essere in conflitto con essa.
4. Ogni associazione dovrebbe pubblicizzare e divulgare queste linee guida e applicarle.

Principi Generali

1. Le dimensioni etiche della pratica professionale dello psicologo sono le stesse se tale pratica viene effettuata  con una persona presente o a distanza,  via Internet o qualche altro mezzo .non-direttivo
2. Tra i principi etici, come specificati  nel Meta-codice dell’EFPA, si sottolineano, in particolare:
• Il rispetto dei diritti e della dignità delle persone
• Competenza
• Responsabilità
• Integrità

3. L’ implementazione di questi principi ed il rispetto  delle norme  del Meta-codice richiedono la riflessione dallo psicologo  riguardo alle implicazioni  particolari della prestazione professionale.

4. La conoscenza del codice deontologico è un requisito  per una attenta riflessione sullo sviluppo del comportamento etico soprattutto  quando lo psicologo è alle prime armi ed è ingaggiato con  nuovi mezzi di applicazione per una prestazione psicologica. La sua esperienza è iniziale e la conoscenza e applicazione dei principi deontologici e delle domande e dilemmi della pratica psicologica richiedono una maggiore attenzione.
5. Ogni media propone il  proprio profilo delle sue caratteristiche e quindi delle sfide etiche, compreso il grado di appropriatezza etico, specifici di quel tipo di prestazione.

LINEE GUIDA

Ogni associazione nazionale dovrebbe offrire un protocollo di linee guida come segue:

1. Sicurezza

1.1  Identità degli psicologi

1.1.1 Gli psicologi devono essere riconoscibili in modo da verificare  la loro identità, incluso un domicilio.
1.1.2 Gli psicologi associati dovrebbero sviluppare i collegamenti di Web per facilitare l’ identificazione dei siti web come appartenenti agli psicologi iscritti agli Ordini professionali.
1.1.3 Gli psicologi dovrebbero essere tenuti a specificare la loro  iscrizione all’Ordine professionale oltre che all’associazione scientifica o professionale di appartenenza, compresi i relativi statuti.
1.1.4 Dove un servizio è fornito da più di un professionista, questo dovrebbe essere specificato, compreso il codice di condotta, gli ambiti di provenienza e l’ identità professionali dello staff.

1.2 Identificazione degli utilizzatori

1.2.1 Un’ identificazione dell’ utente dovrebbe essere richiesta normalmente.
1.2.2 L’ anonimato dell’ utente può essere adatto in alcune circostanze, ma in tali casi  incombe sullo psicologo la necessità di prendere precauzioni supplementari ed essere consapevole  della maggiore difficoltà rappresentata dalla vulnerabilità degli utilizzatori e dallo statuto giuridico (per esempio un bambino).
1.2.3 Gli psicologi dovrebbero avere molta prudenza circa i limiti dei servizi psicologici che potrebbero essere offerti ai clienti anonimi.
1.2.4 Gli psicologi dovrebbero richiedere un consenso informato ai loro clienti.
1.2.5 Gli psicologi che lavorano con i bambini e con altri clienti vulnerabili dovrebbero essere prudenti e accorti adoperandosi per maggiori misure di sicurezza rispetto a quelle che sono richieste normalmente, per esempio accertare se è stato dato  chiaramente il permesso dei genitori o dei tutori e se questo è verificabile.

1. 3 Protezione della transazione

1.3.1 Gli psicologi dovrebbero sincerarsi sulla sicurezza delle transazioni, compreso le operazioni finanziarie e la riservatezza delle informazioni psicologiche e personali.
1.3.2 Ci dovrebbe essere sicurezza massima sul sito di Internet, sulla linea telefonica o altri mezzi elettronici, compreso l’ uso dei servizi cifrati.
1.3.3 Ci dovrebbero essere revisioni ed aggiornamenti dei livelli di sicurezza.

2. Riservatezza

2.1 Riconoscimento dei limiti

2.1.1 Gli psicologi dovrebbero assicurarsi di informare gli utenti di tutta la legislazione relativa alla protezione di dati, sui nastri o dischi , alla comunicazione delle informazioni e  limiti sulla riservatezza, per esempio circa i dati che potrebbero essere richiesti da un’autorità giudiziaria.
2.1.2 Dovrebbero chiarire con gli utenti quali dati sono  custoditi ed i diritti del cliente  per quanto riguarda questi.

2.2  Conservazione dei dati

2.2.1 Le associazioni dovrebbero raccomandare ai loro membri di conservare solo i dati e che questi siano scrupolosamente  custoditi.
2.2.2 Gli psicologi dovrebbero essere informati quando l’interazione elettronica comporta   registrazioni e memorizzazione delle informazioni che possono essere effettuata da entrambi.

3. Relazione  con le caratteristiche di speciali  servizi offerti da Internet

3.1 Poiché questo è un campo che si sta sviluppando velocemente le associazioni  dovrebbero controllare la pratica nel loro Paese e rivedere i loro codici deontologici periodicamente.
3.2 Le associazioni dovrebbero informare  i loro associati di indicare le specifiche caratteristiche di questi servizi.
3.2.1 Se i servizi sono forniti in tempo reale  via software interattivo o via e-mail.
3.2.2. Che tutti i servizi sono sotto il controllo d’uno psicologo, dalla comunicazione diretta alla risposta automatizzata.
3.2.3 Tempo di ritorno p.es. via e-mail.
3.2.4 Il luogo di residenza dello psicologo.
3.2.5 Implicazioni, compreso gli svantaggi potenziali, di offerta del servizio fuori dalla frontiera nazionale.

4. Appropriatezza

4.1 La ricerca di base. Vi sono diversi sistemi mediatici per la pratica a distanza. La ricerca attualmente è limitata alla appropriatezza ed efficienza   di ciascuno dei temi relativi ad uno o all’ altro mezzo a distanza. o per il tradizionale faccia a faccia.
4.1.1. Gli psicologi dovrebbero sviluppare la loro pratica con cautela, nei casi in cui i metodi sono nuovi e  di conseguenza mancanti d’una base di ricerca.
4.1.2 Gli psicologi dovrebbero essere informati delle limitazioni sulle informazioni ridotte disponibili con tali metodi rispetto al faccia a faccia ad interazione diretta.
4.1.3 Rimane un’ esigenza fondamentale che gli psicologi rimangano all’interno della loro gamma di competenza, che riconoscano i propri limiti  e che intraprendano un’ azione appropriata, se il servizio richiesto va oltre la loro competenza.
4.1.4 Come, a causa della crescente pubblicità, gli psicologi dovrebbero evitare reclame esagerate sul successo della loro prestazione.

5. Ulteriore considerazione per le associazioni

5.1 Poiché questo è un campo sviluppatosi velocemente, gli iscritti alle associazioni dovrebbero controllare maggiormente  la pratica nel loro Paese e rivedere i loro codici etici e deontologici periodicamente.
5.2 Le associazioni dovrebbero avere i loro codici etici e linee guida disponibili sul Internet.
5.3 Le associazioni dovrebbero accertarsi, preferibilmente, che ci sia un albo di servizi psicologici qualificati, che rispondono agli standard professionali ed etici dell’ associazione, disponibile su Internet con accesso nei  siti web degli associati.
5.4 Le associazioni dovrebbero studiare la possibilità di sviluppare linee guida per il pubblico sui servizi psicologici  quando questi siano disponibili sul Internet.

 

Dott.ssa Lavinia La Torre
Psicologa – Bologna