Manuela Colombari, presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia, in un comunicato rivolto a tutti gli psicologi iscritti all’ordine dell’Emilia Romagna dichiara che, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 20/2011 in occasione di alcuni chiarimenti ai contribuenti, conferma l’orientamento pubblicato sul numero 2/2008 del Bollettino d’Informazione dell’Ordine (pagine 35-37) in cui si sosteneva la possibilità di detrarre le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.

“Teniamo a sottolineare che trattandosi di interpretazione e non di novità legislativa, il parere dell’Agenzia si riferisce anche a tutte le prestazioni fornite in passato e quindi, chi ne avesse realmente interesse, può chiedere il rimborso qualora in precedenza non avesse detratto le spese per prestazioni sanitarie psicologiche”.

Estratto della Circolare 20/2011:

Spese per sedute di psicoterapia

Domanda: Nell’elenco delle figure professionali e delle arti ausiliare riconosciute dal Ministero della Salute le figure del medico chirurgo, dell’odontoiatra, del veterinario, dello psicologo – psicoterapeuta e del farmacista sono riportate in una tabella distinta rispetto a quelle indicanti le figure professionali di cui al DM 29 marzo 2001.

Si chiede di sapere se sia corretto ritenere appartenenti alla stessa categoria professionale il medico chirurgo e lo psicologo, con la conseguenza che anche per le prestazioni rese da questi ultimi non sia necessario richiedere la prescrizione medica.

Risposta: Il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai fini che in questa sede interessano, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.